Disciplina giuridica della vendita a termine di titoli di credito



In linea generale, salva la sempre più accentuata dematerializzazione dei titoli negoziati, si può dire che colui che acquista titoli di credito a termine ne diviene proprietario soltanto in esito all'individuazione. Tuttavia, anche prima di questa operazione, la legge attribuisce all'acquirente immediatamente, a far tempo dalla conclusione del contratto, speciali diritti ed obblighi.

L'art. 1531 cod.civ. prescrive che, nella vendita a termine di titoli di credito, gli interessi e i dividendi esigibili successivamente al tempo del perfezionamento del contratto ed anteriormente alla scadenza del termine, anche quando riscossi dal venditore, sono accreditati al compratore. La norma sancisce dunque l'attribuzione immediata al compratore dei diritti e degli obblighi connessi all'acquisto: non importa se i titoli, cose di genere, non sono stati ancora individuati nè rileva, più in particolare, che essi debbano essere consegnati a terminenota1. Ai sensi del II comma dell'art.cit., se invece la vendita ha per oggetto titoli azionari, il diritto di voto spetta al venditore fino al momento della consegna nota2 .

Secondo il modo di disporre dell'art. 1532 cod.civ., il diritto di opzione inerente ai titoli venduti a termine spetta al compratore. Se quest'ultimo ha richiesto al venditore in tempo utile di esercitare il relativo diritto, l'alienante ha l'obbligo o di porre il compratore nelle condizioni di darvi corso o di esercitarlo per conto del compratore (semprechè costui gli abbia fornito i fondi necessari). Quando faccia difetto una domanda in tal senso da parte del compratore, il venditore deve comunque curare la vendita dei diritti di opzione per conto del compratore, a mezzo di un agente di cambio o di un istituto di credito.

Ulteriori regole sono fissate per il caso in cui i titoli venduti a termine siano soggetti a estrazione per premi o rimborsi (art.1533 cod.civ.: se il perfezionamento del contratto è antecedente al giorno stabilito per l'inizio dell'estrazione, i diritti e gli oneri derivanti dall'estrazione spettano al compratore) e per l'esecuzione dei versamenti richiesti dall'organo amministrativo relativamente ai titoli non liberati (art.1534 cod.civ.), le cui somme devono essere fornite al venditore almeno due giorni prima della scadenza.

Qualora al tempo della scadenza del termine previsto le parti si accordino, anche tacitamente, nel senso di prorogare l'esecuzione del contratto, i titoli sono fatti oggetto di una rinnovata valutazione: l'art.1535 cod.civ. prescrive infatti che risulta in questo caso dovuta la differenza tra il prezzo originario e quello corrente nel giorno della scadenza, salva l'osservanza degli usi diversi. Vengono in considerazione a questo proposito gli usi di borsa, la cui disciplina esula dalla presente trattazione nota3 .

In caso di inadempimento della vendita a termine l'art.1536 cod.civ. compie, sia pur facendo salve le leggi speciali per i contratti di borsa, un rinvio agli speciali procedimenti della compera o della vendita per conto di chi spetta di cui agli artt. 1515 e 1516 cod.civ., eccezionali strumenti di autotutela a disposizione dell'acquirente o del venditore.

Speciali regole valgono per i titoli negoziati alle borse valori: si può ricordare a tale proposito l'art. 44 Legge 272/13. I contratti perfezionati con l' intervento di quelli che originariamente venivano qualificati come agenti di cambio (ora SIM: cfr. art. 2 D.lgs. 415/96 (ora art.18 D.Lgs. 58/98 mod. dall'art.3 D.Lgs. 164/07 ), il cui art. 214 ha abrogato il precedente D.Lgs. 415/96), devono essere redatti sul c.d. "fissato bollato", per mezzo del quale viene previsto un sistema di rapida definizione dell'inadempimento di una delle parti. E' a questo riguardo sufficiente inoltrare una richiesta al Consiglio di borsa entro il quarto giorno non festivo successivo alla scadenza. Tale organo, dopo aver espletato le formalità di cui all' art. 44 della Legge 272/13, procede alla liquidazione coattiva delle operazioni ed al rilascio di un certificato di credito, vero e proprio titolo esecutivo.

Note

nota1

Bianchi d'Espinosa, voce Borsa valori (contratti), in Enc.dir., p.600.
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nota2

Le ragioni di questo diverso trattamento vengono ravvisate per lo più nella distinzione tra diritti patrimoniali di credito e diritti relativi all'amministrazione e gestione della società: solo i primi si presterebbero ad essere ridotti in espressioni monetarie e sarebbero quindi suscettibili di negoziazione separata rispetto al titolo (Greco-Cottino, Della vendita, in Comm.cod.civ., a cura di Scialoja-Branca, Bologna-Roma, 1981, p.142 e Corrado, I contratti di borsa , in Tratt.dir.civ.it., diretto da Vassalli, vol.VII, t.2, Torino, 1960, p.469).
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nota3

Gli usi di borsa costituiscono usi praeter legem ed ai sensi dell'art.8 preleggi, fonti regolatrici dei contratti, in quanto la materia delle operazioni di borsa non è interamente regolata dalla legge (Bianchi d'Espinosa, op.cit., p.593).
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Bibliografia

  • BIANCHI D'ESPINOSA, voce Borsa valori (contratti), Enc.dir.
  • CORRADO, I contratti di borsa, Torino, Tratt. dir. civ. it. diretto da Vassalli, vol. XVI, 1960
  • GRECO, COTTINO, Della vendita (Artt.1470-1547), Bologna-Roma, Comm. cod.civ. a cura di Scialoja-Branca, 1981

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