Rilevanza della distinzione tra beni fungibili ed infungibili



La rilevanza della differenza tra beni fungibili ed infungibili si evidenzia in relazione agli aspetti che seguono:

  1. i contratti che deducono obbligazioni restitutorie di un bene in natura (es. comodato, deposito, usufrutto, anticresi) sono configurabili solo in riferimento a beni infungibili nota1.
Fa eccezione il c.d. comodato ad ostentationem : il bene viene utilizzato non per l'utilità che gli è propria, bensì per la mera esibizione. Così se viene data a prestito della frutta perchè faccia bella mostra durante una rappresentazione teatrale, sarà possibile la restituzione di essa al termine dello spettacolo: il bene non è stato tuttavia fruito secondo la destinazione usuale dello stesso, destinazione che ne avrebbe implicato la consumazione.
In relazione all'aspetto assunto in considerazione alla distinzione tra beni fungibili ed infungibili, si sovrappone quella tra beni consumabili ed inconsumabili.
I contratti che deducono obbligazioni restitutorie relativamente al tandundem eiusdem generis sono invece configurabili solo in relazione a beni fungibili (es. mutuo, quasi usufrutto, deposito irregolare): si consideri il tenore degli artt. 995 e 1782 cod.civ. nota2;
  1. per quanto attiene all'estinzione dell'obbligazione di dare una quantità di beni fungibili, non si potrà mai allegare il perimento della res (fungibile) per invocare l'impossibilità sopravvenuta della prestazione, poichè genus numquam perit. Se devo consegnare una certa quantità di vino e questo va distrutto nella mia cantina, posso sempre procurarmene analoga quantità al fine di adempiere.
Il perimento del bene infungibile invece, impedisce radicalmente la prestazione: se devo consegnare una tela di un certo pittore e questa va distrutta è evidente che, risultando impraticabile la prestazione, si estinguerà la relativa obbligazione per impossibilità sopravvenuta;
  1. l'adempimento dell'obbligazione di cui al punto che precede, relativa a beni fungibili, postula l'operazione di separazione (pesatura, misurazione della quantità della cosa di genere oggetto della prestazione). Tale operazione vale anche a contraddistinguere il momento del trasferimento della proprietà e del conseguente passaggio del rischio (Cass. Civ. Sez. III, 108/97 ) nota3;
  2. ai sensi dell'art. 1243 cod.civ., la compensazione legale e giudiziale si verifica solo tra due debiti che hanno per oggetto una somma di danaro o una quantità di cose fungibili dello stesso genere e che sono ugualmente liquidi ed esigibili nota4.
Se il debito opposto in compensazione non è liquido ma è di facile e pronta liquidazione, il giudice può dichiarare la compensazione per la parte del debito che riconosce esistente, e può anche sospendere la condanna per il credito liquido fino all'accertamento del credito opposto in compensazione nota5;
  1. l'autotutela di cui alle fattispecie della vendita o dell'acquisto per conto di chi spetta (art. 1516 cod.civ. ) risulta possibile in relazione a beni di carattere fungibile;
  2. la caparra, sia essa confirmatoria sia penitenziale, ha per oggetto la dazione di denaro o altre cose fungibili.


Note

nota1

Così, tra gli altri, Natoli, I contratti reali: appunti delle lezioni, Milano, 1975, p.93. Si confronti inoltre De Martini, Deposito (dir. civ.), in N.mo Dig. it., p.500, secondo il quale oggetto del deposito potrebbero essere anche cose fungibili, tuttavia soltanto se considerate dalle parti come infungibili. Anche in questo caso si potrà parlare di valutazione soggettiva della fungibilità.
top1

nota2

Cfr. Dalmartello-Portale, Deposito (dir. vigente), in Enc. dir., p.269; Palermo, L'usufrutto, in Tratt. dir. priv., diretto da Rescigno, vol. 8, t. II, Torino, 1982, p.134.
top2

nota3

Tra gli altri, Bianca, Diritto civile, vol. IV, Milano, 1998, p.111
top3

nota4

Si vedano p.es. Perlingieri, Dei modi di estinzione delle obbligazioni diversi dall'adempimento (art. 1230-1259 ), in Comm. cod. civ., a cura di Scialoja-Branca, Bologna-Roma, 1975, p.319; Maccarone, Delle obbligazioni (art. 1218-1276), in Comm. cod. civ., a cura di De Martino, Roma, 1978, p.274.
top4

nota5

V. Schlesinger, Compensazione (dir. civ.), in N.mo Dig. it., p.723.
top5

Bibliografia

  • DALMATELLO-PORTALE, Deposito (dir. vigente), Enc. dir.
  • DE MARTINI, Deposito, N.mo Dig. It.
  • MACCARONE, Delle obbligazioni (artt. 1218-1276), Roma, Comm.cod.civ. De Martino, 1978
  • NATOLI, I contratti reali: appunti delle lezioni, Milano, 1975
  • PALERMO, L'usufrutto, Torino, Tratt.dir.priv. diretto da Rescigno, 1982
  • PERLINGIERI, Dei modi di estinzione delle obbligazioni diversi dall’adempimento (Artt. 1230-1259), Bologna-Roma, Comm.cod.civ. a cura di Scialoja-Branca, 1975
  • SCHLESINGER, Compensazione (dir. civ.), N.mo Dig. it.


Percorsi argomentali

Aggiungi un commento


Se vuoi aggiornamenti su "Rilevanza della distinzione tra beni fungibili ed infungibili"

Iscriviti alla Newsletter di WikiJus!

Iscriviti