Contratto per conto di chi spetta



Il contratto per conto di chi spetta (artt. 1515 , 1516  , 1690  , 1891   cod. civ.) fa riferimento ad un'attività di un soggetto diretta a produrre effetti nella sfera giuridica di un altro soggetto, senza che quest'ultimo la abbia preventivamente autorizzata o in altro modo consentita. Come giustificare questa speciale efficacia, che si pone in antitesi con il principio generale secondo il quale, in difetto del conferimento di poteri, nessuno è abilitato a porre in essere atti che sortiscono effetti non semplicemente favorevoli nell'altrui patrimonio?

Vengono in considerazione casi in cui si palesa utile, secondo una valutazione compiuta dalla legge, che un soggetto operi perfezionando un contratto (di compravendita, di assicurazione) destinato ad avere quale parte un altro soggetto, la cui identificazione non risulta possibile. Questo accade o perché esiste una controversia circa la titolarità delle cose che formano oggetto dell'atto, oppure perché la determinazione del soggetto è rimessa intrinsecamente ad un elemento non attualenota1 . Così, se sorge controversia in ordine alla spettanza della consegna di merci deperibili trasportate, il vettore le può vendere per conto dell'avente diritto. Se la merce deve essere assicurata nell'interesse del destinatario e verrà venduta nel corso del tragitto, l'assicurazione che viene stipulata varrà nei confronti del soggetto che risulterà avere comprato i beni alla fine del viaggio.

La giustificazione del contratto per conto di chi spetta è controversa: sarebbe preferibile configurarla come  una straordinaria legittimazione che sorgerebbe dalla legge in analogia con il mandato senza rappresentanza nota2. Sono tuttavia prospettabili diverse soluzioni: si è così fatto ricorso anche alla figura del contratto a favore di terzo (art. 1411 cod.civ.  ) nota3.

Diverse invece sono le caratteristiche del contratto per conto di chi spetta rispetto al contratto per persona da nominare. In quest'ultima figura la determinazione è eventuale e avviene mediante la dichiarazione di nomina, nel contratto per conto di chi spetta è immancabile ed ha luogo per effetto di un evento oggettivo  nota4 .

Note

nota1

Ravvisa nel contratto per conto di chi spetta una negoziazione per relationem il Messineo, Il contratto in genere, t.1, in Trattato di dir.civ. e comm., diretto da Cicu-Messineo, vol.XXI, Milano, 1973, p.514. Solo alcuni elementi di esso risulterebbero infatti determinati in via indiretta solo a posteriori.
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nota2

V'è in dottrina (Mirabelli, Dei contratti in generale, in Comm.cod.civ., libro IV, Torino, 1984, p.322) chi ha fatto riferimento alla rappresentanza indiretta. Questa tesi non appare del tutto convincente: nel contratto per conto di chi spetta chi stipula intende porsi in una posizione di estraneità  rispetto al contratto, i cui effetti dovranno prodursi in capo al soggetto che verrà a determinarsi successivamente.
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nota3

Salandra, Assicurazione, in Comm.cod.civ., a cura di Scialoja-Branca, libro IV, Bologna-Roma, 1966, p.229.
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nota4

Sottolinea che il soggetto del rapporto contrattuale (nel contratto per conto di chi spetta) viene identificato in relazione ad elementi oggettivi sopravvenuti il Betti, Teoria generale del negozio giuridico, Napoli, 1994, p.561.
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Bibliografia

  • MESSINEO, Il contratto in genere, Milano, Tratt.dir.civ. dir. Cicu-Messineo , e continuato da Mengoni, vol. XV, 1972
  • MIRABELLI, Dei contratti in generale, Torino, Comm. cod. civ., vol. IV, 1980
  • SALANDRA, Assicurazione, Bologna-Roma, Comm.cod.civ.Scialoja-Branca, 1966

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