Tutela speciale delle parti nella vendita




Il codice civile riserva particolare attenzione agli strumenti di protezione dei contraenti nella compravendita, stante la notevole rilevanza pratica che questa negoziazione svolge nella vita di tutti i giorni. Vengono in considerazione, da un lato, norme che riguardano il contratto di compravendita in generale : la disciplina relativa alla vendita di cosa altrui (artt. 1478 , 1479 e 1480 cod.civ., nei quali viene in esame sia l'eventualità in cui la cosa venga ceduta dall'alienante come altrui, sia quella nella quale il bene venga venduto come proprio); la normativa che istituisce la garanzia per l'evizione (artt. 1483 , 1484 , 1485 , 1486 , 1487 , 1488 e 1489 cod.civ.) e quella per i vizi (artt. 1490 , 1491 , 1492 , 1493 , 1494 , 1495 e 1496 cod.civ.) o la mancanza delle qualità promesse (art.1497 cod.civ. ) e dall'altro, quelle che hanno a che fare con specie peculiari di vendita (vendita di cose mobili). Per quest'ultima il legislatore ha approntato rimedi specifici quali la garanzia di buon funzionamento (art.1512 cod.civ. ), l'accertamento dei difetti della cosa (art.1513 cod.civ. ), il deposito della medesima (art.1514 cod.civ. ), la vendita o la compera in danno (artt. 1515 e 1516 cod.civ.), la risoluzione di diritto (art.1517 cod.civ. ), la determinazione normale del risarcimento (art.1518 cod.civ. ), la restituzione di cose non pagate (art.1519 cod.civ. ). Infine nell'ambito dei tipi speciali di vendita (e precisamente nell'ambito della vendita con patto di riservato dominio) il codice civile ha previsto peculiari prescrizioni per l'ipotesi dell'inadempimento del compratore (artt. 1525 e 1526 cod.civ.).

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