Vendita a termine di titoli di credito



Gli artt.1531 e ss. cod.civ. assoggettano a speciali prescrizioni la vendita a termine di titoli di credito, quale sia la natura di essi (azioni, obbligazioni, titoli del debito pubblico). Nella negoziazione a terminenota1 (che ordinariamente costituisce un tipico contratto di borsa posto in essere da una SIM e che, come tale, è assoggettato alla specifica disciplina dettata dalla legislazione speciale nota2) le parti convengono che la concreta attribuzione traslativa ed il pagamento del relativo prezzo debbano intervenire in un certo tempo (termine). E' chiaro che, avendo comunque preventivamente determinato l'entità del corrispettivo, con il contratto si persegue uno scopo speculativo nota3 . Si pensi al caso in cui Primo venda a Caio un certo numero di azioni per un prezzo determinato, convenendo che, sia il trasferimento dei titoli, sia la corresponsione del prezzo, sarà eseguito in esito al decorso di quaranta giorni. Qualora nel periodo di tempo intercorrente tra la conclusione del contratto e la scadenza del termine il titolo acquistato subisca un apprezzamento, l'acquirente avrà conseguito un proporzionale vantaggio economico, nell'ipotesi contraria sarà il venditore ad aver concluso un buon affare.

Note

nota1

Si tratta di un termine iniziale che risulta necessario in questa particolare fattispecie, perché altrimenti si avrebbe una vendita normale, soggetta alla disciplina ordinaria: Franceschetti-De Cosmo, I singoli contratti, Napoli, 1998, p.173.
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nota2

Questo contratto è normalmente un contratto di borsa, per il quale sarà necessaria come detto la mediazione di SIM o banche, ex art. 18 , D.Lgs.58/98 (modificato dall'art.3 D.Lgs. 164/07), le quali nelle contrattazioni non spendono il nome dell'effettivo contraente. Tuttavia non é esclusa la possibilità che il contratto si realizzi anche senza questa tipica mediazione. La differenza tra le due ipotesi non é senza rilievo perché, in caso di inadempimento, si osserveranno le norme sulla vendita mobiliare (artt. 1515 e 1516 cod.civ.) soltanto se non si tratta di contratto di borsa. Si applicheranno invece le leggi speciali in materia, se si tratta di contratto di borsa (art.1536 cod.civ. ): cfr. Capozzi, Dei singoli contratti, Milano, 1988, p.182.
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nota3

Greco-Cottino, Della vendita, in Comm.cod.civ., a cura di Scialoja-Branca, Bologna-Roma, 1981, p.472.
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Bibliografia

  • CAPOZZI, Compravendita, riporto, permuta, contratto estimatorio, somministrazione, locazione, Milano, Dei singoli contratti, 1988
  • FRANCESCHETTI-DE COSMO, I singoli contratti, Napoli, 1998
  • GRECO, COTTINO, Della vendita (Artt.1470-1547), Bologna-Roma, Comm. cod.civ. a cura di Scialoja-Branca, 1981

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