Vendita di terreno oggetto di ordinanza sindacale che prospetta una lottizzazione abusiva e responsabilità del notaio. Quid juris nell'ipotesi in cui il provvedimento sia dichiarato illegittimo? (Cass. Civ., Sez. II, sent. n. 9486 dell’11 maggio 2015)

Deve ritenersi sussistente la responsabilità disciplinare del notaio che roga la compravendita dopo l’ordinanza sindacale circa l’effettuazione della lottizzazione di terreni a scopo edificatorio senza la prescritta autorizzazione, nonostante in seguito il provvedimento sia dichiarato illegittimo all’esito del procedimento penale, dovendosi infatti ritenere che la trascrizione della predetta ordinanza, pur poi cancellata con effetti ex nunc, avrebbe dovuto porre il notaio nella condizione di rendersi conto delle vicende giuridiche del terreno, atteso che la regolarità della condotta del notaio, a fini disciplinari, deve essere valutata al momento della stipula dell’atto, e che le valutazioni riservate al notaio con riferimento alla validità dell’atto devono effettuarsi con un giudizio ex ante, per non esporre le parti alle conseguenze pregiudizievoli derivanti dalla stipula di un atto nullo, dovendosi ritenere violato il divieto imposto dall’art. 28 della legge notarile di ricevere atti espressamente proibiti dalla legge, è violato nel momento stesso della redazione dell’atto rogato dal professionista, in quanto la ricezione dell’atto stesso segna il momento di consumazione istantanea dell’illecito.

Commento

(di Daniele Minussi)
Non ha alcuna rilevanza, sotto il profilo semplicemente disciplinare, la sopravvenuta dichiarazione di illegittimità dell'ordinanza sindacale con la quale, sulla scorta della reputata lottizzazione abusiva del terreno, erano stati sospesi i lavori di edificazione intrapresi sullo stesso. Pertanto la sanzione irrogata al notaio che aveva stipulato l'atto di vendita nonostante il provvedimento sindacale fosse stato addirittura trascritto nei registri immobiliari permane pienamente. Nel tempo della stipula infatti il pubblico ufficiale era tenuto a rendersi conto della condizione giuridica del bene, configurando l'atto di trasferimento del bene un atto manifestamente vietato dalla legge, condotta sanzionata dall'art. 28 l.n..
Si può aggiungere come la declaratoria di invalidità dell'ordinanza fosse stata reputata invalida soltanto per motivi formali e con effetti ex nunc, dunque non retroattivi. Va da sè, inoltre, che il profilo disciplinare debba andare disgiunto da quello penale.

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