Lottizzazione abusiva: l’immobile oggetto di reato edilizio può essere confiscato quand'anche acquistato da un terzo. (Cass. Pen., Sez. III, sent. n. 15987 dell’8 aprile 2013)

In tema di reati edilizi, la confisca di un immobile abusivamente lottizzato può essere disposta anche nei confronti del terzo acquirente, qualora nei suoi confronti siano riscontrabili quantomeno profili di colpa per non aver assunto le necessarie informazioni sulla sussistenza di un titolo abilitativo e sulla compatibilità dell'intervento con gli strumenti urbanistici. (Fattispecie nella quale la buona fede dell'acquirente è stata desunta dal prolungato comportamento omissivo della P.A., dall'esistenza di una prassi favorevole attestata dal notaio rogante e dall'assoluzione per carenza dell'elemento soggettivo dei venditori degli immobili).

Commento

(di Daniele Minussi)
La questione fondamentale posta dalla pronunzia è la considerazione della posizione di colui che abbia acquistato un immobile edificato in esito ad una lottizzazione abusiva. Può l'acquirente essere reputato "terzo" estraneo rispetto al reato e, sulla scorta della propria buona fede, andare esente dalle conseguenze derivanti dalla confisca di quanto oggetto del reato?
La Corte ha osservato, al riguardo, come la lottizzazione abusiva possieda intrinsecamente carattere plurisoggettivo nel cui ambito la condotta dell'acquirente non soltanto non si configura come evento imprevisto per il venditore, anzi inserendosi in un determinante contributo causale alla concreta attuazione del disegno criminoso. Non serve un previo concerto tra venditore ed acquirente, essendo sufficiente una mera adesione al detto disegno. In definitiva è sufficiente che l'acquirente ometta di acquisire ogni prudente informazione circa la legittimità dell'acquisto.

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