La precedente accettazione dell'immobile nello stato in cui si trova preclude l'azione ex 1669 cod.civ. nei confronti del costruttore-venditore per i gravi difetti successivamente scoperti? (Cass. Civ., Sez. II, sent. n. 13223 dell’11 giugno 2014)

Deve escludersi il configurarsi di una preclusione della domanda risarcitoria in conseguenza della dichiarazione dell’acquirente di avere già riscontrato difetti in corso di costruzione e di accettare l’opera (nel suo complesso) laddove i vizi della costruzione nel suo complesso, tali da integrare la responsabilità ex art. 1669 c.c., sono risultati conoscibili solo con la relazione di un tecnico di parte: non è dunque rilevante che qualche singolo vizio dell’opera si fosse reso conoscibile anteriormente o che l’opera fosse stata accettata nello stato di fatto e di diritto, rilevando invece la consapevolezza, acquisita nel termini per l’esercizio dell’azione ex art. 1669 c.c., dei gravi difetti della costruzione nel suo complesso e tali da incidere in misura significativa sulla fruibilità della stessa.

Commento

(di Daniele Minussi)
Nel caso specifico l'acquirente aveva accettato in sede di acquisto dell'immobile alcuni vizi già riscontrati e segnalati al costruttore-venditore. Successivamente erano tuttavia emersi ulteriori difetti, accertati mediante una perizia tecnica. Al riguardo la Corte ha escluso che la precedente accettazione dell'immobile nello stato di fatto in cui si trovava valesse a sancire la decadenza dell'acquirente dall'azione per i gravi difetti di cui all'art.1669 cod.civ., norma dettata in tema di appalto,ma applicabile anche nella vendita quando il venditore sia anche il costruttore dell'immobile.

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