La nozione di rovina (responsabilità per rovina di edificio)




L'art. 2053 cod. civ. , nel parlare genericamente di rovina, intende riferirsi ad ogni disgregazione, sia pure limitata, dell'edificio e dei suoi elementi o manufatti accessori, in esso stabilmente collegati e soggetti a più o meno frequenti rimozioni per esigenze d'uso, quali, ad esempio, i tubi dell'impianto idrico sanitario (Cass. Civ. Sez. III, 12251/97 ) o le saracinesche (Cass. Civ., 4064/78 ).

La presunzione di colpa sussiste tanto se la rovina sia derivata da vizi di costruzione, quanto se sia stata conseguenza di mancanza di riparazioni (Cass. Civ. Sez. III, 6774/88 ).

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