La nozione di rovina (responsabilità per rovina di edificio)
L'art.
2053 cod. civ. , nel parlare genericamente di rovina, intende riferirsi ad
ogni disgregazione, sia pure limitata, dell'edificio e dei suoi elementi o manufatti accessori, in esso stabilmente collegati e soggetti a più o meno frequenti rimozioni per esigenze d'uso, quali, ad esempio, i tubi dell'impianto idrico sanitario (Cass. Civ. Sez. III,
12251/97 ) o le saracinesche (Cass. Civ.,
4064/78 ).
La presunzione di colpa sussiste tanto se la rovina sia derivata da vizi di costruzione, quanto se sia stata conseguenza di
mancanza di riparazioni (Cass. Civ. Sez. III,
6774/88 ).
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