Il potere di autenticazione della procura alle liti non compete all'incaricato comunale, ma spetta al notaio o ad altro pubblico ufficiale a ciò autorizzato. (Cass. Civ., Sez. III, sent. n. 19966 del 30 agosto 2013)
Non potendosi ricavare dal sistema normativo un potere dell'incaricato comunale di autenticare la firma di atti negoziali, è nulla la procura speciale alle liti conferita mediante scrittura privata con firma autenticata dall’ufficiale dell'anagrafe del Comune.