Accettazione tacita di eredità e contegno di soggetto diverso dal chiamato. (Cass. Civ., Sez. III, sent. n. 15888 dell’11 luglio 2014)

L'accettazione tacita di eredità - pur potendo avvenire attraverso negotiorum gestio, cui segua la successiva ratifica del chiamato, o per mezzo del conferimento di una delega o dello svolgimento di attività procuratoria - può tuttavia desumersi soltanto da un comportamento del successibile e non di altri, sicché non ricorre ove solo l'altro chiamato all'eredità, in assenza di elementi dai quali desumere il conferimento di una delega o la successiva ratifica del suo operato, abbia fatto richiesta di voltura catastale di un immobile del de cuius.

Commento

(di Daniele Minussi)
In linea di principio il comportamento concludente che le legge contempla ai fini di ritenere che il chiamato abbia accettato l'eredità non può che provenire da costui. Prospettabile sarebbe, tuttavia, anche il compimento di atti compiuti da un altro soggetto, debitamente incaricato dal chiamato, tali da integrare gli estremi di cui all'art.476 cod.civ. (si pensi alla vendita di un bene ereditario posta in essere da un procuratore del chiamato, ciò che comporterebbe accettazione tacita dell'eredità). Non ricorre il caso in esame quando uno dei chiamati avesse a presentare richiesta di voltura catastale di un bene immobile ereditario.

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