Delega di funzioni



La responsabilità personale è incentrata sul principio secondo cui la sanzione tributaria va applicata alla persona fisica che ha commesso o concorso a commettere la violazione (art. 2, comma 2, D.Lgs. n. 472/1997). Pertanto, nel nuovo sistema l’illecito non è più riferibile al contribuente ma alla persona fisica che ha materialmente commesso l’illecito e, quindi, il contribuente risponde del tributo ed il trasgressore della sanzione, salve talune ipotesi di responsabilità solidale del contribuente per il pagamento delle sanzioni (art. 11, D.Lgs. n. 472/1997).

Tanto comporta la svalutazione del tradizionale illecito proprio in illecito comune (vale a dire illecito che può essere commesso da chiunque) ed un ribaltamento del precedente orientamento restrittivo circa la rilevanza della delega nel campo sanzionatorio.

Ad esempio, in presenza di un consiglio di amministrazione di una S.p.A occorre accertare se autore della violazione può essere considerato il singolo membro o l’intero consiglio in ragione della delega di funzioni, interna al consiglio di amministrazione o anche attribuita ad un terzo estraneo (ad esempio, dipendente o consulente).

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