Responsabilità in solido per il pagamento della sanzione



Come accennato, ferma la responsabilità per la violazione della persona fisica autrice materiale della violazione, il vero contribuente, cioè la persona fisica, società o ente, con o senza personalità giuridica, nel cui interesse ed al cui vantaggio è stata commessa la violazione, è obbligato in solido con l’autore materiale, salvo il diritto di regresso (art. 11, D.Lgs. n. 472/1997). Si tratta di una autonoma obbligazione civile solidale a titolo di garanzia verso il Fisco.

La norma riguarda il rapporto tra il trasgressore ed il contribuente nel cui interesse il primo ha agito. Innanzitutto il tema della corresponsabilità tra trasgressore e soggetto che può trarre vantaggio dalla violazione costituisce il nodo cruciale di tutte le tipologie di illecito (aquiliano, amministrativo, penale, ecc. artt. 2049 e 2395 cod. civ., art. 98, comma 5, D.P.R. n. 602/1973 - ora abrogato ex D.Lgs. n. 471/1997) ed è particolarmente rilevante nel diritto punitivo in quanto pone l’esigenza di conciliare il principio della personalità con l’esigenza di soddisfare l’interesse patrimoniale del soggetto offeso dall’illecito (che risulta agevole utilizzando il modulo della coobbligazione solidale). Dall’esegesi della norma risulta che:
  • deve comunque trattarsi di illeciti sostanziali, cioè concernenti il pagamento e la determinazione del tributo;
  • deve sussistere un vincolo qualificato tra agente e corresponsabile (rapporto di lavoro dipendente, rapporto negoziale, rapporto organico). Al di fuori di queste ipotesi (si pensi al mandato senza rappresentanza, contratti d’opera, rapporti professionali, associazione in partecipazione, ecc.) non si applica il principio della responsabilità solidale ma il più gravoso concorso ex art. 9, D.Lgs. n. 472/1997 (ipotizzabile ovvio solo tra persone fisiche anche se nel loro status di amministratori);
  • la violazione deve essere stata commessa dal dipendente, amministratore, ecc. in adempimento del loro ufficio, mandato, funzioni o incombenze.

In concreto e con riguardo al rapporto di rappresentanza, la responsabilità solidale si ha se la violazione incide sulla determinazione dell’obbligazione ovvero sul pagamento del tributo ed è commessa dal:
  • rappresentante legale o negoziale di una persona fisica, in adempimento del suo ufficio o del suo mandato, ad esempio genitore esercente la patria potestà sul figlio minore, direttore generale o institore di un imprenditore individuale;
  • rappresentante o amministratore, anche di fatto, di società, associazioni od enti con o senza personalità giuridica nell’esercizio delle sue funzioni. Ad esempio, presidente del consiglio di amministrazione o del comitato esecutivo o comunque dell’organo cui compete la rappresentanza, l’amministratore unico, consigliere delegato alla sottoscrizione di atti aventi rilevanza fiscale, o la persona che esercita di fatto le funzioni di amministratore.

In ogni caso, se la violazione è commessa in concorso da due o più persone assoggettate a sanzioni diverse, la persona fisica rappresentata, la società o ente devono pagare la sanzione più grave.

Tuttavia in caso di colpa lieve:
  • la sanzione nei confronti dell’autore materiale della violazione è eseguita sino ad un importo massimo di euro 51.645,68 (mentre è eseguita per intero verso i responsabili in solido);
  • la persona fisica, società o ente possono assumere il debito dell’autore della violazione (cioè rinunzia all’azione di regresso).

Indipendentemente dal fatto che la violazione sia stata commessa con dolo, colpa grave o lieve, il pagamento della sanzione estingue l’obbligazione (sia quella relativa all’autore che quella solidale) se effettuato:
  • da parte dell’autore materiale;
  • da chiunque (autore materiale o responsabili in solido, salvo il diritto di regresso). Tuttavia, se la violazione è stata commessa con colpa lieve, per la sanzione irrogata per un importo superiore ad euro 51.645,68 e pagata dall’autore materiale entro tale limite, sopravvive per l’eccedenza l’obbligazione solidale del vero contribuente.

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