Con la legge 21 novembre 2000
n.353 è stata dettata
una disciplina-quadro (alla quale pertanto dovranno le Regioni adeguarsi, a propria volta emanando appositi provvedimenti normativi in materia)
volta a preservare il patrimonio boschivo della nazione dagli incendi.In tale contesto le Regioni sono tenute ad
approvare un piano "per la programmazione delle attività di prevenzione e di lotta attiva contro gli incendi boschivi..." (
art.3 l.cit.). Detto piano, soggetto a revisione annuale, individua, tra le altre cose, "le aree percorse dal fuoco nell'anno precedente, rappresentate con apposita cartografia...", quelle a rischio di incendio boschivo, gli interventi per la previsione e la prevenzione degli incendi anche mediante l'utilizzo di satelliti, le operazioni di silvicoltura e di pulizia del bosco (
art.3 l.cit. ).
Il capo secondo della legge annovera disposizioni assai rilevanti sia sotto il profilo della tutela penale, sia dal punto di vista civilistico. L'
art.11 l.cit. viene a modificare il codice penale, direttamente inserendo una
nuova fattispecie di reato all'
art.423 bis cod.pen. (incendio boschivo). L'
art.10 l.cit. sottopone a vincolo di destinazione per almeno quindici anni le zone boscate ed i pascoli i cui soprassuoli siano stati percorsi dal fuoco (ad eccezione della costruzione di opere pubbliche necessarie alla salvaguardia dell'ambiente). La norma contiene
una speciale causa di nullita degli atti di vendita di aree o immobili situati in zone percorse dal fuoco quando non sia stato menzionato il vincolo predetto.