Nullità degli atti di trasferimento di aree ed immobili siti in zone percorse dal fuoco




Ai sensi dell'art.10 della legge 21 novembre 2000 n.353 i boschi ed i pascoli che siano stati percorsi dal fuoco non possono avere una destinazione differente da quella preesistente all'incendio per un periodo di tempo di almeno quindici anni. E' evidente l'intento del legislatore di impedire la speculazione edilizia che deriverebbe dal mutamento di destinazione urbanistica dei terreni predetti, qualora cioè i medesimi potessero essere resi edificabili in esito all'incendio distruttore dell'ambiente naturale.

Al fine di rafforzare questa prescrizione viene sancita dalla predetta norma un'ipotesi di nullità testuale. "In tutti gli atti di compravendita (ma si deve ritenere anche in quelli di permuta, di transazione, etc. in forza dei quali si verifichi comunque il trasferimento del diritto dominicale) relativi ad aree e immobili situati nelle predette zone" deve, al riferito scopo, essere espressamente richiamato il vincolo di immodificabilità della destinazione, pena la nullità dell'atto.

E' chiaro che la nullità in esame riguarda soltanto gli atti aventi ad oggetto le terre percorse dal fuoco nei quali risulti assente la menzione in esame. Nessun particolare obbligo di menzione farà carico al notaio quando l'oggetto della vendita non si trovi in zona vincolata. Ad ogni buon conto sarà opportuno che l'ufficiale rogante provveda in ogni caso a prevedere apposita clausola in forza della quale le parti potranno fare presente della situazione che riguarda la porzione di terreno oggetto di alienazione. E' possibile immaginare che venga dato atto,  ad esempio, del fatto che la terra di cui alla compravendita non è sita in zona soggetta al vincolo di cui alla legge qui in esame.

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