Usufrutto



L'usufrutto è il diritto reale minore che conferisce al titolare la possibilità di trarre ogni utilità possibile dal bene, fermo rimanendo il limite consistente nel rispetto della destinazione economica (art. 981 cod.civ.) nota1.

L'usufruttuario può pertanto utilizzare la cosa in ogni modo: se il diritto ha per oggetto un appartamento ad uso abitativo egli può abitarlo personalmente o locarlo a terzi, non tuttavia abbatterne le pareti e trasformarlo in un ufficio.

Essenziale alla configurazione del diritto in esame è la sua durata. L'usufrutto è infatti fondamentalmente temporaneo. Diversamente, qualora cioè risultasse ammissibile un usufrutto perpetuo, il diritto di proprietà sarebbe completamente svuotato di significato.

Cosa dire quando il titolo di costituzione fosse muto sul punto relativo alla durata?

L'usufrutto s'intende costituito, nel caso in cui il titolare sia una persona fisica, per tutta la vita dell'usufruttuario. La durata del diritto non può invece essere superiore a trent'anni se esso è costituito a favore di una persona giuridica (art. 979 cod.civ.).

All'usufruttuario competono tanto facoltà di godimento, consistenti nel trarre qualsiasi utilità dalla cosa " salva rerum substantia " quanto quelle di disposizione. L'usufruttuario ha pertanto la possibilità di alienare il proprio diritto in tutto o in parte.

Si pensi al caso in cui la società Alfa spa, titolare del diritto di usufrutto per trent'anni ceda a Tizio l'usufrutto per la durata di cinque anni sul medesimo bene.

Il principio della salvezza della rerum substantia nota2 viene meno nella figura del quasi usufrutto, diritto che ha per oggetto beni consumabili, disponendo l'art. 995 cod.civ. che in tal caso l'usufruttuario ha diritto di servirsi di essi e ha l'obbligo di pagarne il valore al termine dell'usufrutto secondo la stima convenuta, ovvero mancando questa, di pagare le cose secondo il valore che hanno al tempo in cui finisce l'usufrutto o di restituirne altre in eguale qualità e quantità.

Una deroga rispetto alla regola di cui si è fatto cenno si riscontra anche in tema di usufrutto di azienda, poiché della stessa possono far parte anche beni consumabili come scorte e deteriorabili come macchinari (cfr. art. 2561 cod.civ.).

La legge di riforma del diritto di famiglia 1975 n.151 ha eliminato il caso più notevole di costituzione ex lege del diritto a favore del coniuge del defunto. Anteriormente all'emanazione della detta legge infatti il coniuge non succedeva ab intestato in una quota dei beni in proprietà piena, bensì in una quota variabile di usufrutto.

Quando su un bene è costituito il diritto di usufrutto a favore di un soggetto, la situazione giuridica soggettiva in cui si trova il proprietario, privato di ogni utilità connessa alla diretta fruizione del bene, viene appellata "nuda proprietà" nota3 .

Note

nota1

La dottrina è concorde nel ritenere il limite della destinazione economica delimitato non tanto dalla funzione oggettiva della cosa, ma dalla funzione alla quale è stata adibita dal proprietario. L'usufruttario potrà senz'altro disporre del proprio diritto, lasciando tuttavia impregiudicata l'utilizzabilità futura del bene. Si vedano, tra gli altri, Palermo, L'usufrutto, in Tratt. dir. priv., diretto da Rescigno, Torino, 1982, p.99 e ss.; Bigliazzi Geri, in Comm.cod.civ., diretto da Cendon, vol. III, Torino, 1997, p.309.
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nota2

Tale principio, posto alla base dell'odierna disciplina contenuta nel codice civile, è frutto dell'elaborazione dei giuristi romani che per primi fissarono la nozione di diritto di usufrutto, nonchè la relativa azione a sua tutela. Si veda Giustiniano, libro III ad Vitellium, in D. 7.1.1:" usus fructus est ius alienis rebus utendi fruendi salva rerum substantia ".
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nota3

Avendo la dottrina sposato il concetto totalitario della proprietà, l'usufrutto viene visto come un diritto che comprime quello di proprietà, impedendo temporaneamente la facoltà di godimento al proprietario, superando così la precedente concezione della proprietà vista come somma di facoltà fra le quali l'usufrutto, definito anche diritto "frazionato". Sull'argomento si confrontino Barbero, L'usufrutto e i diritti affini, Milano, 1952, p.28; Pugliese, Usufrutto, uso e abitazione, in Tratt.dir.civ.it., diretto da Vassalli, Torino, 1972, p.48; Bigliazzi Geri, Usufrutto, uso e abitazione, in Tratt.dir. civ. e comm., diretto da Cicu-Messineo, Milano, 1979, p.21.
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Bibliografia

  • BARBERO, L’usufrutto e i diritti affini, Milano, 1952
  • BIGLIAZZI - GERI, Torino, Comm.cod.civ.dir.da Cendon, III, 1997
  • BIGLIAZZI GERI, Usufrutto: uso e abitazione, Milano, Tratt. dir. civ. e comm. diretto da Cicu-Messineo, vol. VIII, 1979

Prassi collegate

  • Risposta a interpello n. 147, Conferimento congiunto dei diritti di usufrutto e nuda proprietà
  • Quesito n. 187-2010/I, SpA consortile: clausola di esclusione
  • Tabelle di valorizzazione dei diritti di usufrutto

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