Tribunale di Verona del 1987 (01/04/1987)


Il fallimento personale del socio accomandatario ne determina la decadenza dalla carica di amministratore. Al verificarsi in una società in accomandita semplice della causa di scioglimento, determinata dal venir meno dell'unico socio accomandatario, legittimati a procedere alla nomina di un nuovo amministratore sono in via esclusiva i soci accomandanti. Verificatasi una causa di scioglimento di una società in accomandita semplice la nomina dei liquidatori può essere domandata al presidente del tribunale esclusivamente dai soci. Qualora una società in accomandita semplice resti priva di un legale rappresentante occorre procedere alla nomina di un curatore speciale su istanza di chi vi ha interesse.

Documenti collegati

Percorsi argomentali

Aggiungi un commento


Se vuoi aggiornamenti su "Tribunale di Verona del 1987 (01/04/1987)"

Iscriviti alla Newsletter di WikiJus!

Iscriviti