Tribunale di Sciacca del 1998 (19/05/1998)


I diritti di credito nascenti dal deposito di somme di denaro presso istituti di credito di cui i coniugi siano anche formalmente titolari ricadono nella comunione legale ai sensi dell' art. 177 lett. a) cod.civ.. Pertanto a seguito della morte di uno dei coniugi la comunione legale si scioglie ed i beni in essa rientranti confluiscono nella massa patrimoniale rappresentata dalla comunione ereditaria e al coniuge superstite spetta iure proprio la metà di tale massa e iure hereditatis la restante metà in concorso con gli altri eredi, senza che ciò comporti un pregiudizio né per i coeredi né per i terzi creditori né per il fisco.

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