Tribunale di Saluzzo del 1998 (31/10/1998)


In caso di obbligazione solidale il pactum de non petendo intervenuto tra il creditore ed uno dei coobbligati ha efficacia di remissione del debito nei confronti di quest' ultimo, ma non libera gli altri condebitori solidali, i quali saranno tenuti ad adempiere al proprio debito, potendo poi agire in regresso contro il beneficiario del patto.

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