Tribunale di Roma del 2011 (15/11/2011)



È nulla la scrittura privata con la quale il conduttore di un appartamento a uso abitativo si accolla le spese per la manutenzione ordinaria e straordinaria. Restano a suo carico solo le piccole riparazioni. Infatti, in base all’art. 1576, comma I, c.c. e all’art. 1609 c.c. le riparazioni di piccola manutenzione debbono essere eseguite, nel corso del rapporto, dal conduttore; la manutenzione ordinaria e straordinaria del bene locato compete, invece, al locatore.

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