Tribunale di Roma del 2006 (27/04/2006)


Prima che intervenga l'affrancazione esiste in capo al possessore legittimato un diritto reale limitato che ha la natura e la qualificazione giuridica di enfiteusi; dopo l'affrancazione si costituisce un diverso diritto pieno ed assoluto, qual è il diritto di proprietà. Pertanto, l'affrancazione è il meccanismo di passaggio da una situazione giuridica all'altra e non il veicolo espansivo di una situazione giuridica preesistente, ed in base ad essa si deve eseguire la trascrizione ai sensi dell'art. 2643, comma 1, n. 7, c.c.

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