Tribunale di Roma del 2005 (19/02/2005)


E' ammissibile il ricorso presentato dall'assistente sociale senza il patrocinio di un legale, sia in quanto la legittimazione a proporre ricorso dei responsabili dei Servizi sociali è riconosciuta dall'art. 406, comma 3, c.c. sia in quanto la natura non contenziosa del procedimento e la finalità preminente del nuovo istituto di assicurare un sistema facilmente accessibile di adeguata gestione degli interessi del beneficiario inducono ad escludere l'applicabilità al procedimento in esame del principio dell'onere del patrocinio previsto dall'art. 82 c.p.c.

Documenti collegati

Percorsi argomentali

Aggiungi un commento


Se vuoi aggiornamenti su "Tribunale di Roma del 2005 (19/02/2005)"

Iscriviti alla Newsletter di WikiJus!

Iscriviti