Tribunale di Roma del 1998 (04/06/1998)


La legge 7 marzo 1996, n. 108 - che ha modificato il reato di usura (art. 644 cod.pen.), escludendo l' approfittamento dello stato di bisogno dagli elementi costitutivi del reato; che ha introdotto il limite oltre il quale gli interessi sono sempre usurari; e che ha modificato il secondo comma dell' art. 1815 cod.civ., stabilendo che se sono convenuti interessi usurari, la clausola è nulla e non sono dovuti interessi - non è applicabile ai mutui contratti prima della sua entrata in vigore, anche qualora, secondo la nuova normativa, il tasso di interesse sia divenuto usurario. Né, sotto un diverso profilo, i vecchi contratti di mutuo sono affetti da nullità parziale sopravvenuta o da illiceità sopravvenuta dell' oggetto. Infatti, posto che il delitto di usura consiste nel farsi dare o promettere, in corrispettivo di una prestazione di denaro o di altra utilità, interessi o altri vantaggi usurari, la pattuizione degli interessi usurari, anche alla luce del combinato disposto dell' art. 644 cod.pen. e dell' art. 1815 cod.civ., é un elemento costitutivo del reato e non un mero presupposto dello stesso. Pertanto, si ha violazione della norma imperativa che disciplina l' usura, e quindi nullità del contratto di mutuo o illiceità del suo oggetto, solo se la pattuizione degli interessi sia usuraria (In virtù di siffatto principio il Tribunale ha considerato irrilevante che al momento della restituzione del mutuo gli interessi fossero divenuti usurari, giacché quando furono pattuiti, prima della modifica legislativa, essi erano legali).

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