Tribunale di Roma del 1995 (13/05/1995)


Nell' ambito di una famiglia di fatto, l' attribuzione patrimoniale in denaro eseguita da un convivente in favore dell' altro è qualificabile come adempimento di una obbligazione naturale e non come donazione remuneratoria; essa non è pertanto ripetibile ed è efficace e valida senza necessità dell' adozione di particolari requisiti di forma.

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