Tribunale di Roma del 1995 (13/01/1995)


La clausola di un contratto di leasing che preveda una indennità di anticipata risoluzione del contratto corrispondente all' ammontare dei canoni successivi alla risoluzione ha natura di clausola penale e può essere pertanto ridotta in via equitativa qualora risulti che la stessa sia di entità tale da assicurare alla società concedente una utilità superiore a quella che avrebbe conseguito con il naturale svolgimento del rapporto.

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