Tribunale di Roma del 1988 (21/12/1988)


La clausola di esclusiva, rientrante fra le restrizioni alla libertà contrattuale nei rapporti con i terzi ai sensi dell'art. 1341, comma 2, c.c., non ricade nella previsione di tale norma quando non sia inserita in un contesto contrattuale più ampio, bensì costituisca un accordo a sè stante e autonomo, evente come contenuto esclusivo l'assunzione dell'obbligo di non contrattare con terzi.

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