Tribunale di Roma del 1987 (28/05/1987)


Nel caso di fatto illecito, costituente astrattamente reato, posto in essere da un minore incapace di intendere e di volere, nell'esercizio dei compiti affidatigli dal datore di lavoro, quest'ultimo è tenuto a norma dell'art. 2049 c.c. al risarcimento anche dei danni non patrimoniali.In tema di danni causati dal minore, capace o incapace di intendere e di volere, nell'espletamento di incombenze affidategli nell'ambito di un rapporto di lavoro subordinato non implicante apprendimento o apprendistato, il datore di lavoro è tenuto al risarcimento a norma dell'art. 2049 c.c. e non già ai sensi degli art. 2047 o 2048, comma 2, stesso codice, e, pertanto, gli è preclusa la possibilità di fornire la prova liberatoria di non aver potuto evitare il danno. Nell'ipotesi considerata, inoltre, l'impossibilità per il genitore di ingerirsi nell'esercizio dei poteri riservati dall'imprenditore, esclude una sua corresponsabilità per "culpa in vigilando" a norma degli art. 2047 e 2048 c.c., a seconda che il minore sia capace o incapace di intendere e di volere, nè per difetto di educazione, se il minore sia capace, ove la condotta di quest'ultimo non costituisca l'effetto di una carenza educativa.

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