L'esclusione della prova liberatoria (responsabilità dei padroni e dei committenti)



L'art. 2049 cod. civ. è l'unica previsione normativa tra le responsabilità cosiddette speciali nella quale difetta la possibilità di offrire la prova liberatoria allo scopo di escludere la reponsabilità.

Invero, la norma in esame delinea un'ipotesi di responsabilità oggettiva o vicaria, che si caratterizza per i seguenti elementi:

  1. il preponente è responsabile di un fatto altrui;


  1. la responsabilità del preponente prescinde dalla colpa (nonostante, seppur raramente, la giurisprudenza abbia sostenuto che fosse ravvisabile una culpa in eligendo o in vigilando);


  1. non è consentita, per l'appunto, al preponente alcuna prova liberatoria nota1. L'affermazione, presente in talune pronunce, anche a sezioni unite della Cassazione nota2 , secondo la quale la prova liberatoria sarebbe fornita dalla dimostrazione dell'assenza del rapporto di preposizione è, in realtà, fuorviante, giacchè la mancanza di tale rapporto comporta l'esclusione ad imo della disposizione.


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Note

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Così il Tribunale di Roma, 28/05/1987 ha affermato che, in tema di danni causati dal minore, capace o incapace di intendere e di volere, nell'espletamento di incombenze affidategli nell'ambito di un rapporto di lavoro subordinato non implicante apprendimento o apprendistato, il datore di lavoro è tenuto al risarcimento a norma dell'art. 2049 cod. civ. e non già ai sensi degli artt. 2047 o 2048, II comma cod. civ. e, pertanto, gli è preclusa la possibilità di fornire la prova liberatoria di non aver potuto evitare il danno. Nell'ipotesi considerata, inoltre, l'impossibilità per il genitore di ingerirsi nell'esercizio dei poteri riservati dall'imprenditore, esclude una sua corresponsabilità per " culpa in vigilando " a norma degli artt. 2047 e 2048 cod. civ., a seconda che il minore sia capace o incapace di intendere e di volere, nè per difetto di educazione, se il minore sia capace, ove la condotta di quest'ultimo non costituisca l'effetto di una carenza educativa.
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nota2

Secondo la Cass. Civ. Sez. Unite, 703/78 la responsabilità per fatto dell'ausiliario di cui all'art. 2049 cod. civ. deve essere ricercata non tanto nel rapporto contrattuale, quanto piuttosto nel fatto che un soggetto, per la disposizione di altra persona, esplichi attività per conto della seconda e sotto il potere della medesima. La responsabilità suindicata ammetterebbe la prova liberatoria, consistente nella dimostrazione dell'inesistenza del rapporto di committenza.
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