Tribunale di Roma del 1980 (14/03/1980)


Qualora le parti di un contratto di mutuo di scopo convengano che le somme erogate all'imprenditore finanziato vengano immediatamente costituite in deposito presso l'ente finanziatore o presso altro depositario a garanzia dell'obbligo di rimborso del mutuo nel caso di risoluzione del contratto, ovvero a garanzia dell'obbligazione di destinare le somme mutuate allo scopo per il quale il finanziamento é concesso, prevedendo inoltre che le somme stesse vadano successivamente svincolate dall'ente finanziatore in base allo stato di realizzazione dell'iniziativa finanziata, e quindi in esecuzione di tali pattuizioni l'ente finanziatore impartisca ad una banca l'ordine di accreditare la somma in apposito conto corrente a nome dell'imprenditore finanziato con vincolo a proprio favore, richiamando quelle stesse pattuizioni nell'ordine di accreditamento, si deve ritenere che il suddetto vincolo posto dall'ente finanziatore adempia ad una funzione di garanzia e si risolva in una forma di autotutela convenzionalmente conferita al medesimo ente. In particolare si deve affermare che il vincolo, consentendo all'ente finanziatore di autorizzare o negare i pagamenti in favore dell'imprenditore intestatario del conto corrente, condiziona il sorgere stesso del credito ed in definitiva l'identificazione del soggetto a cui spetta il pagamento, da parte della banca depositaria, delle somme giacenti in deposito.

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