Tribunale di Perugia del 1989 (05/09/1989)
 
 
 
 
 La responsabilità per esercizio di attività pericolosa posta a carico di chi predisponga e organizzi i mezzi per lo svolgimento di tale attività non opera a favore dei partecipanti.
 
 
 
 
 
  
 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
  
  
 
 
 
 Se vuoi aggiornamenti su "Tribunale di Perugia del 1989 (05/09/1989)"
  Iscriviti alla Newsletter di WikiJus!