Tribunale di Perugia del 1982 (08/03/1982)


La delibera assembleare di soppressione della prelazione adottata a maggioranza dei soci è nulla avendo oggetto illecito e impossibile.Dalla violazione della prelazione discende la nullità della vendita effettuata al terzo ed il risarcimento del danno arrecato dalla invalida vendita mediante attribuzione all'avente diritto delle azioni illecitamente alienate.E' nulla la clausola di gradimanto se il placet è rimesso al mero arbitrio dell'organo sociale (nella specie assemblea).

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