Tribunale di Parma del 2014 (25/07/2014)



Nell’ipotesi in cui il contratto stipulato dalla banca con il cliente preveda che in caso di mancato pagamento della rata di mutuo la banca possa applicare gli interessi di mora e che gli stessi non si sostituiscano a quelli corrispettivi ma si sommino a questi, ai fini del calcolo del TEGM si dovrà tener conto anche degli interessi di mora con la conseguente possibilità che il contratto di mutuo si riveli usurario ab origine,venendo così a trovare applicazione la sanzione civilistica ex art. 1815, u.c., c.c..

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