Tribunale di Palermo del 1984 (03/02/1984)


La morte del socio, in una società di persone con due soli soci, non è causa automatica di scioglimento della società, ma un presupposto di tale eventuale scioglimento, che, come può dipendere dalla mancata ricostituzione della pluralità dei soci nel termine di sei mesi previsti dall'art. 2272, n. 4, cod.civ., così può dipendere dalla volontaria determinazione di scioglimento adottata dal socio superstite, ai sensi dell'art. 2284 cod. civ., la quale, innestandosi nel meccanismo mediante il quale opera la causa legale dipendente dalla mancata ricostituzione della pluralità dei soci, ne impedisce gli effetti. Poiché la legge non prescrive alcuna forma di esteriorizzazione, la volontà di scioglimento di una società di persone può essere manifestata efficacemente anche verbalmente o per fatti concludenti, realizzando una deliberazione implicita. Per effetto della deliberazione di sciogliere la società, assunta dal socio superstite dopo la morte dell'unico altro socio, la società non ha l'obbligo di procedere alla liquidazione della quota in favore degli eredi del socio deceduto e questi ultimi devono partecipare alla liquidazione della società, in esito alla quale sarà determinata la quota di loro spettanza sull'attivo eventualmente residuo.

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