Tribunale di Monza del 1988 (13/09/1988)


Sussiste la responsabilità dell'istruttore di tennis ex art. 2043 e 2048 c.c. per il danno che un allievo abbia procurato ad altro allievo, ambedue minori, nel corso ed in occasione dello svolgimento di una lezione di tennis. Sussiste la responsabilità del circolo sportivo ex art. 2049 c.c. per l'evento lesivo occorso al minore durante lo scioglimento di una lezione sui campi di proprietà del medesimo, solidalmente con l'istruttore, in base al dovere di vigilanza e controllo ed in virtù del rapporto di prestazione di opera professionale che lega insegnante e circolo sportivo.

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