Tribunale di Monza del 2015 numero 1425 (13/05/2015)



Presupposto coessenziale alla natura dell’istituto del trust è che il disponente perda la disponibilità di quanto abbia conferito in trust, al di là di determinati poteri che possano competergli in base alle norme costitutive. Tale condizione è ineludibile al punto che, ove risulti che la perdita del controllo dei beni da parte del disponente sia solo apparente , il trust è nullo (shame trust) e non produce l’effetto segregativo che gli è proprio.

La Convenzione dell’Aja mostra con la previsione di cui all’art. 2, u.c., di aver accolto una delle tre certezze dell’istituto del trust, cioè la ”certezza di voler istituire un trust” che fa riferimento alla massima di diritto consuetudinario normanno “donner et retenir ne vaut”. In sostanza “dare” (donner) al trustee e poi di fatto” trattenere”(retenir) non vale e, quindi, non è possibile che il disponente solo apparentemente conferisca un’obbligazione fiduciaria al trustee senza di fatto avergliela conferita affatto, continuando a gestire i beni come se ancora fossero suoi. Ne consegue che qualsiasi trust interno, anche se retto da leggi che come quella di Jersey abbiano di fatto superato la regola “donner et retenir ne vaut”, rimangono soggetti alla sancita dalla citata norma della Convenzione e non sono riconoscibili. Una volta accertata la non riconoscibilità, il trust non produce alcun effetto giuridico nel nostro ordinamento e, in particolare, non quello di creare un patrimonio separato. L’inesistenza, l’inefficacia o la nullità dell’atto istitutivo di trust è rilevabile d’ufficio.

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