Tribunale di Milano del 2010 (26/03/2010)




A seguito della riforma del diritto societario, è precluso ai soci di società a responsabilità limitata il ricorso al tribunale ai sensi dell'art. 2409 c.c.. Qualora, però, tale tipo di società sia tenuto alla nomina del collegio sindacale ai sensi del secondo o del terzo comma dell'art. 2477 c.c., deve ritenersi attribuita ai componenti dell'organo di controllo la facoltà di denunziare al tribunale le gravi irregolarità commesse dagli amministratori nella gestione, ai sensi dell'art. 2409, ultimo comma, c.c.

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