Tribunale di Milano del 2009 (22/07/2009)



I dati personali sensibili possono essere oggetto di trattamento pur in assenza di consenso dell’interessato, ma a condizione che vi sia un’autorizzazione generale del Garante alla quale ricondurre il trattamento stesso e che quest’ultimo sia finalizzato a far valere in sede giudiziaria un diritto di pari rango costituzionale rispetto alla riservatezza. La libertà dell’esperienza religiosa costituisce prerogativa costituzionalmente rilevante ai fini della scriminante di un trattamento illecito di dati personali.

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