Tribunale di Milano del 2006 numero 5962 (22/05/2006)


La clausola arbitrale contenuta in un preliminare di compravendita immobiliare non è soggetta all'obbligo di specifica approvazione per iscritto, non essendo applicabile la previsione di cui all'art. 1341, comma 2, c.c. posto che il preliminare inter partes non è riconducibile nell'ambito dei contratti conclusi sulla base di condizioni generali predisposte unilateralmente da uno dei contraenti secondo uno schema destinato ad essere impiegato per disciplinare in maniera uniforme una pluralità indistinta di rapporti contrattuali. Il caso di specie va invece ricondotto alla previsione di cui all'art. 1469-bis c.c., essendo stato il preliminare concluso tra un consumatore ed un professionista. Ne consegue che la clausola che statuisca una deroga alla competenza dell'Autorità Giudiziaria ordinaria, deve presumersi vessatoria ed inefficace ai sensi dell'art. 1469-quinquies c.c., ove, come nella specie, mancante di specifica approvazione scritta, in difetto di prova circa la sussistenza di circostanze idonee a vincere la presunzione di legge.L' art. 1341 c.c. prevede che, salvo prova contraria, devono essere considerate vessatorie le clausole che stabiliscono una competenza diversa da quella del foro di residenza o domicilio elettivo del consumatore. Secondo la migliore interpretazione (cfr. in proposito l'ordinanza della Corte di Cassazione n. 19594 del 2004), la norma in esame introduce nell'ambito dei contratti tra professionisti e consumatori un foro esclusivo di competenza, che, tuttavia, può essere derogato dalle parti. La legittimità di tale deroga è tuttavia subordinata alla prova che tale statuizione è stata oggetto di trattativa fra i contraenti, ex art. 1469-ter, comma 4, c.c.. A tale scopo, non si ritiene sufficiente la mera "doppia sottoscrizione" prevista dall'art. 1341 c.c., ed invocata dalla società convenuta, dovendo la parte che intende far valere la clausola derogatoria della competenza esclusiva dare la dimostrazione concreta del fatto che la deroga al foro del consumatore è il frutto di trattative individuali fra i contraenti.

Documenti collegati

Percorsi argomentali

Aggiungi un commento


Se vuoi aggiornamenti su "Tribunale di Milano del 2006 numero 5962 (22/05/2006)"

Iscriviti alla Newsletter di WikiJus!

Iscriviti