Tribunale di Milano del 2006 (02/02/2006)


La clausola compromissoria, contenuta nello statuto di una societa' semplice, sebbene comprenda le controversie fra soci, non é applicabile a quella fra un socio e chi, contro la sua contestazione, rivendica per sé la qualita' di socio. Per l'integrita' del contraddittorio nel giudizio, promosso da un socio di una societa' semplice per chiedere la propria iscrizione nel libro soci e la condanna degli amministratori al risarcimento danni prodotti da cattiva gestione, non é necessaria la citazione di entrambi gli amministratori, se ciascuno di essi sia fornito di potere di rappresentanza. Il socio di una società semplice non é legittimato a proporre domanda di risarcimento dei danni derivanti da cattiva gestione degli amministratori, se viene allegato l'interesse proprio dell'attore, perché gli amministratori rispondono della loro gestione solo nei confronti della società.

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