Tribunale di Milano del 2005 (29/03/2005)


L'obbligo di diligenza da osservare ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 1176 comma II e 2236 c.c., impone all'avvocato di adempiere sia all'atto del conferimento del mandato, che nel corso dello svolgimento del rapporto (anche) ai doveri di sollecitazione, dissuasione ed informazione del cliente essendo tenuto a rappresentare a quest'ultimo tutte le questioni di fatto e di diritto, comunque insorgenti ostative al raggiungimento del risultato o comunque produttive del rischio e di effetti dannosi; di richiedergli gli elementi necessari o utili in suo possesso; a sconsigliarlo dall'intraprendere o proseguire un giudizio dall'esito probabilmente sfavorevole.

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