Tribunale di Milano del 2001 (22/10/2001)


L'automobilista che fermi la propria vettura, sebbene non consentito, invadendo la sede stradale e induca un ciclista sopraggiunto ad una leggera correzione della propria marcia verso sinistra, con conseguente investimento da parte di altro veicolo, che ne causi il decesso, è responsabile dei danni solidalmente con la propria assicurazione, salva la facoltà di regresso verso l'automobilista corresponsabile della morte, rimasto non identificato. In particolare è inconfigurabile il danno biologico da morte, perché non può sorgere a favore del defunto, nè potrebbe trasferirsi in via ereditaria ciò che non è entrato nel patrimonio del "de cuius". Spetta, invece, ai genitori del ciclista il risarcimento del danno morale, tenuto conto dell'età della vittima, più gli interessi compensativi nel conseguire il risarcimento. Sulla base dell'ultima retribuzione percepita dal "de cuius", va liquidato ai genitori il danno patrimoniale in considerazione che il figlio, con loro convivente, avrebbe contribuito al mantenimento familiare presumibilmente fino al trentesimo anno di età, più gli interessi legali sugli importi rivalutati fino alla sentenza e gli interessi compensativi dalla pronuncia della sentenza fino al saldo.

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