Tribunale di Milano del 2001 (07/06/2001)


La curatela fallimentare può agire nei confronti dell'organo amministrativo della società di capitali fallita per ottenerne la condanna a titolo di responsabilità ex art. 146 l. fall., 2393 e 2394 c.c. laddove detto organo, in presenza di un annullamento del capitale sociale per perdite, abbia omesso di convocare l'assemblea per i provvedimenti inerenti la liquidazione, proseguendo nell'attività di impresa e così accrescendo l'esposizione nei confronti dei creditori sociali.

Documenti collegati

Percorsi argomentali

Aggiungi un commento


Se vuoi aggiornamenti su "Tribunale di Milano del 2001 (07/06/2001)"

Iscriviti alla Newsletter di WikiJus!

Iscriviti