Tribunale di Milano del 1999 (28/01/1999)


La lettera di patronage con la quale la società controllante garantisce la solvibilità della controllata è fonte di un' obbligazione di mezzi e non di risultato, cosicché, verificatasi l' insolvenza la controllante sarà responsabile soltanto se risulti provato un suo comportamento negligente ex art. 1176 cod.civ.

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