Tribunale di Milano del 1997 (04/02/1997)


Il paziente è titolare del diritto ad autodeterminarsi in ordine ai trattamenti sanitari e, pertanto, ove sia capace di intendere e di volere, il suo consenso non può essere sostituito da quello del familiare.È costituzionalmente tutelata la libertà di autodeterminarsi, in ordine ad atti che coinvolgono il proprio corpo, in base al principio della libertà personale (art. 13 cost.). Nel diritto di ciascuna persona di disporre della propria salute ed integrità personale, pur nei limiti previsti dal nostro ordinamento, deve essere ricompreso il diritto di rifiutare le cure mediche lasciando che la malattia segua il suo corso, anche fino alle estreme conseguenze, trattandosi di una scelta che riguarda la qualità della vita. Sussiste il reato di lesioni nel caso di trattamenti medico - chirurgici prestati senza il valido consenso del paziente ed il correlativo diritto al risarcimento del danno morale ex art. 2059 c.c. e del danno biologico ed eventualmente patrimoniale, trasmissibile agli eredi "iure hereditatis". Il consenso dei congiunti di paziente dotato di normale capacità mentale è invalido.

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