Tribunale di Milano del 1995 (19/10/1995)


La nozione di appartenenza delle quote ad un unico socio, cui si riferisce l'art. 2497, secondo comma, codice civile, ricomprende non solo le situazioni in cui l'unipersonalitá della società risulti in modo palese e manifesto, ma ogni altra situazione nella quale, nonostante l'apparente pluralità dei soci, la titolarità dell'intero capitale sociale sia riconducibile ad un solo centro di interessi: e quindi sia il caso in cui gli altri soci operino come meri prestanome dell'unico titolare, sia l'ipotesi d'intestazione fiduciaria a terzi di quote facenti capo ad un unico soggetto al quale resti attribuito il potere di impartire istruzioni al fiduciario nell'esercizio dei poteri scaturenti dalla partecipazione sociale .L'art. 2497, secondo comma, codice civile, nel testo risultante dopo la modifica apportata dal D.Lgs. 3 marzo 1993, n. 88, subordina la concessione del beneficio della responsabilità limitata, nel caso di s.r.l. le cui quote appartengano ad un unico socio, al rispetto di rigorose condizioni, tra le quali l'adozione della pubblicità prevista dall'art. 2475 bis, in difetto delle quali riprende vigore il principio generale della responsabilità illimitata previsto dall'art. 2740 dello stesso codice.La disposizione dell'art. 147, R.D. 16 marzo 1942, n. 267, secondo la quale il fallimento della società con soci illimitatamente responsabili produce automaticamente anche il fallimento di costoro, é applicabile anche al socio unico di società di capitali che debba rispondere illimitatamente delle obbligazioni sociali ai sensi degli artt. 2362 o 2497, codice civile .Posto che, nella fattispecie di cui all'art. 2051 c.c., la prova liberatoria del fortuito consiste nella dimostrazione dell'assenza di colpa in capo al custode, la c.d. "causa ignota" può essere posta a carico di quest'ultimo solo se si risolve nell'incertezza fra più cause anche colpevoli, e non anche nell'ipotesi in cui, pur essendo sconosciuta la causa dell'evento dannoso, debba certamente escludersi ogni possibile causa riconducibile ad un difetto di vigilanza (fattispecie relativa a danni cagionati da incendio di autoveicolo).

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