Tribunale di Milano del 1992 (05/11/1992)


L' istituzione del servizio di portierato notturno e festivo comporta un servizio aggiuntivo in favore del condominio che supera i limiti delle «normali» attribuzioni del custode e richiede prestazioni del tutto diverse da quelle del servizio diurno. Le modalità di organizzazione di questo servizio non possono d' altra parte considerarsi un ampliamento o una continuazione del già esistente servizio diurno. L' istituzione del predetto servizio, prevedendo oltretutto un rilevante aggravio di spese, si configura infatti come servizio «nuovo» nel senso di sostanzialmente «diverso», anche nei fini, dal servizio di portierato diurno esistente.Indipendentemente dalla qualificazione come «innovazione» - una qualificazione che comporterebbe l' applicazione dell' art. 1136, quinto comma, e che non può intendersi solo con riferimento al tenore letterale dell' art. 1120 codice civile, l' istituzione del servizio di portierato notturno e festino è, comunque, atto di straordinaria amministrazione, sia per la delineata natura del servizio sia per la relativa notevole spesa. Pertanto, applicandosi pacificamente al condominio, a norma dell' art. 1139 codice civile, la disciplina prevista per la comunione ove manchi, come nel caso in questione, una disciplina specifica, troverebbe comunque applicazione l' art. 1108 codice civile che per gli «atti eccedenti l' ordinaria amministrazione» richiede la stessa maggioranza qualificata richiesta dall' art. 1136, quinto comma, per le deliberazioni aventi ad oggetto innovazioni.

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