Tribunale di Milano del 1988 (01/02/1988)


Il fatto che il socio amministratore non abbia tenuto i libri contabili obbligatori non è sufficiente motivo per escluderlo dalla società di persone ai sensi dell'art. 2286, codice civile, laddove la regolare tenuta dei libri Iva abbia in concreto ugualmente consentito alla società di operare.La violazione del divieto di concorrenza sancito dall'art. 2301, codice civile, a carico del socio di società personale non può essere desunta soltanto dall'avere il socio esercitato un'attività dello stesso genere di quella prevista come oggetto sociale, occorrendo la prova di una concreta situazione di concorrenza tra le due attività.

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