Tribunale di Milano del 1986 (01/09/1986)


Dovendo il bilancio finale di liquidazione essere depositato dai liquidatori "compiuta la liquidazione", qualora la liquidazione si sia protratta per più esercizi il bilancio finale potrà contenere solo i rapporti patrimoniali rimasti nell' ultimo periodo. Gli obblighi e le responsabilità dei liquidatori sono regolati dalle disposizioni stabilite per gli amministratori e, poiché l' art. 2260, codice civile, richiamato per la società in nome collettivo dall' art. 2293, codice civile, fa rinvio alle norme sul mandato e all' art. 2261, ultimo comma, codice civile, precisa che, se il compimento degli affari sociali dura oltre un anno, i soci hanno diritto di avere il rendiconto dell' amministrazione al termine di ogni anno, le medesime disposizioni si applicano ai liquidatori. Questo adempimento dei liquidatori non è in contrasto con quanto dispone l' art. 2311, codice civile, in quanto esso risponde alla diversa esigenza del socio di controllare lo stato e le operazioni della liquidazione nel corso del suo svolgimento. Non costituisce irregolarità o vizio del bilancio finale di liquidazione il fatto che non riepiloghi tutti gli atti compiuti dai liquidatori, ma rappresenti soltanto quelli riguardanti l' ultimo esercizio, perché le voci indicate siano fedeli e possano essere collegate con i risultati dei rendiconti immediatamente antecedenti. Nel valutare se il bilancio presentato abbia i requisiti prescritti dalla legge, deve tenersi conto, oltre che del suo rapporto con i rendiconti annuali anteriori, anche dei chiarimenti illustrativi e integrativi che possano essere contenuti nella relazione dei liquidatori. Nella società in nome collettivo i poteri di amministrazione sono attribuiti a tutti i soci e nell' ipotesi in cui tutti costoro siano intervenuti in giudizio, in quanto tali, non è possibile distinguere un interesse della società che non si identifichi con la somma degli interessi dei soci litisconsorti.

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