Tribunale di Milano del 1984 (17/05/1984)


Non è configurabile la responsabilità da circolazione stradale di cui all'art. 2054 c.c. quando il danno, prodotto da veicolo in sosta, non sia ricollegabile causalmente o in maniera diretta ad un fatto di circolazione o pregresso, del veicolo stesso, o in atto, di detto veicolo, o comunque ad un'inosservanza delle prescrizioni dei divieti e degli obblighi di guida ai quali debba sottostare anche il veicolo in sosta. Invero necessita che il fatto dannoso sia causalmente ricollegabile alla condotta degli utenti della strada e tale condotta sia riconducibile alle previsioni normative che regolano l'uso delle aree pubbliche o di uso pubblico sotto il particolare profilo del fenomeno della circolazione dei veicoli e pedoni. In difetto di tale collegamento causale l'obbligazione risarcitoria del danno prodotto dal veicolo in sosta, come cosa inerte rientra nella previsione normativa di cui all'art. 2051 c.c. La responsabilità da cose in custodia è fondata sulla presunzione di colpa del soggetto che esercita il potere di disponibilità materiale della cosa, pur non dotata di specifica pericolosità; e tale presunzione può essere vinta solo attraverso la prova positiva che il danno è ascrivibile al fortuito, nel quale deve ricomprendersi anche l'eventuale fatto del terzo.

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