Tribunale di Mantova del 2011 (25/07/2009)
Le dimissioni dei sindaci non producono effetto fino a che non siano comunicate ai sindaci supplenti, posto che la conoscenza della effettività della funzione costituisce il presupposto indefettibile per l’adempimento dei doveri e l’esercizio dei poteri che la carica comporta.
I sindaci dimissionari restano in carica fino alla ricostituzione del collegio sindacale, in applicazione analogica del regime di prorogatio previsto per gli amministratori ex art. 2385, comma I, c.c.